G. U. n. 217 del 18/09/2007
Decreto Ministeriale n°
155 del 12/07/2007
Regolamento
attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro
ad agenti cancerogeni.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME E
LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e in particolare l'articolo 70, comma 9, e l'articolo 17, comma 1, lettera
d), che prevedono rispettivamente la determinazione dei modelli e delle modalità
di tenuta del registro delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori
esposti ad agenti cancerogeni e l'istituzione da parte del medico competente
della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in
particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, ed in particolare l'articolo 20;
Sentita
la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nel testo sostituito dall'articolo 26 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali;
Sentito il parere dell'AIPA ora Centro Nazionale per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
Udito il parere
interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nella adunanza del 4 maggio 2000 e il parere del 16 aprile
2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 100.1/1667-G/1956, dell'11 maggio 2007, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t
a il seguente regolamento:
Art. 1. - Ambito, finalità e campo di
applicazione
1. Il regolamento si applica ai settori di attività
pubblici o privati rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
2. I dati relativi agli
accertamenti sanitari e la conseguente registrazione degli stessi nelle cartelle
sanitarie o nel registro di cui ai successivi articoli possono essere trattati
esclusivamente per le finalità di igiene e sicurezza del
lavoro.
Art. 2. - Registro dei lavoratori esposti ad agenti
cancerogeni
1. Il registro dei lavoratori esposti ad agenti
cancerogeni di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' istituito dal datore di
lavoro, conformemente al modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente regolamento e compilato sulla base della valutazione di
cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.
2. Il
registro di cui al comma 1 e' costituito da fogli legati e numerati
progressivamente.
3. Il datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal
medico competente, la copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e all'organo di
vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua
istituzione.
Art. 3. - Cartella sanitaria e di rischio
1. Le cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 17 e 70
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono compilate in conformità
al modello di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
2. I documenti di cui al comma 1 sono costituiti da fogli legati
e numerati progressivamente.
3. E' consentita l'adozione di cartelle
sanitarie e di rischio diverse dal modello di cui all'allegato 2, sempre che vi
siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nell'allegato stesso.
4.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 162 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le cartelle sanitarie di cui al comma 1
possono essere utilizzate anche per la sorveglianza sanitaria prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
5. Nel
caso di lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni ionizzanti e ad
agenti cancerogeni per i quali e' istituito il documento sanitario personale ai
sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il
predetto documento va integrato con le informazioni previste nel modello di cui
all'allegato 2.
6. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere
assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad
agenti cancerogeni.
7. La conservazione dei dati raccolti deve essere
assicurata per 30 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a
radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente a tale
termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati non risultano
indispensabili, quale fonte d'informazione polivalente in relazione alla
relativa esposizione anche ad agenti cancerogeni.
Art. 4. -
Accertamenti integrativi
1. Gli esiti degli accertamenti
integrativi indicati nella cartella sanitaria e di rischio, vistati e numerati
dal medico competente, devono essere allegati alla cartella stessa, di cui
costituiscono parte integrante.
Art. 5. - Modalità di istituzione
del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore
di lavoro istituisce il registro di cui all'articolo 2 apponendo la propria
sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso, debitamente compilato con
le informazioni previste nell'allegato 1.
2. Il medico competente istituisce
la cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 3 per ogni lavoratore da
sottoporre a sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla
prima pagina della cartella, debitamente compilata, con le informazioni previste
nell'allegato 2.
3. Il datore di lavoro appone la data e la propria
sottoscrizione sulla prima pagina dei documenti istituiti ai sensi del comma 2,
dichiarando altresi' il numero di pagine di cui si compongono i documenti
medesimi.
Art. 6. - Compilazione dei documenti
1. I
registri di cui all'articolo 2 e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 3
sono compilati in modo chiaramente leggibile, con inchiostro o altro materiale
indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore
sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile, gli spazi bianchi
tra annotazioni successive sono barrati.
2. La compilazione dei registri di
cui al comma 1 e' effettuata in conformità alle indicazioni riportate
nell'allegato 4 che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Le
registrazioni sui documenti di cui al comma 1 sono effettuate, ove sia
possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli devono essere
applicati in modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati dai
responsabili delle informazioni ivi contenute in maniera che la firma interessi
il margine di ciascun foglio e la pagina sulla quale e'
applicato.
Art. 7. - Comunicazioni periodiche
1. Il
datore di lavoro provvede a comunicare le variazioni di cui all'articolo 70,
comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 1994, inerenti i dati
dell'azienda o dell'unità produttiva, utilizzando il modello di cui all'allegato
1A, compilato solo nelle parti interessate dalle variazioni stesse. Le
variazioni inerenti i dati individuali dei lavoratori sono comunicate tramite
invio della copia, in busta chiusa siglata dal medico competente, della
corrispondente pagina del registro all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per
territorio.
Art. 8. - Comunicazione all'ISPESL in caso di
cessazione delle attività lavorative
1. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro o di passaggio del dipendente di una amministrazione pubblica
ad altri soggetti, pubblici o privati il datore di lavoro adotta le misure
necessarie affinche' siano trasmesse, all'Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza del lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le variazioni delle annotazioni
individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio entro
trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di passaggio o
trasferimento.
2. In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di
trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni ad
altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica
amministrazione, il datore di lavoro trasmette il registro e le cartelle
sanitarie e di rischio all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro, nel termine previsto al comma 1 e con le modalità di cui al comma
3.
3. Al fine di assicurare la riservatezza dei dati, le cartelle sanitarie e
di rischio vanno trasmesse in busta chiusa, siglata dal medico
competente.
Art. 9. - Esposizioni precedenti
1. In
caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti, presso
precedenti datori di lavoro, ad agenti cancerogeni il datore di lavoro chiede,
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
copia, se non consegnata dal lavoratore, della documentazione di cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, facendo uso
del modello di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente
regolamento, compilato in ogni sua parte.
Art. 10. - Sistemi di
elaborazione automatica dei dati
1. E' consentito l'impiego di
sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei
registri e delle cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 1 e 2,
nel rispetto del principio di necessità di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' delle condizioni previste nel
presente articolo.
2. I datori di lavoro e i medici competenti adottano
adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche mediante il ricorso a tecniche
di cifratura dei dati personali sensibili o a codici identificativi che
assicurano accessi selettivi ai dati trattati, nonche' il tracciamento degli
accessi medesimi.
3. Le modalità informatiche di acquisizione, comunicazione,
elaborazione e di archiviazione dei dati riguardanti la gestione dei registri e
delle cartelle sanitarie e di rischio devono assicurare che l'accesso alle
funzioni del sistema sia consentito ai soli soggetti a cio' espressamente
abilitati dal datore di lavoro e devono rispondere a quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513 ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004. Ai fini della
conservazione ed esibizione dei documenti con modalità alternative al supporto
cartaceo deve farsi riferimento alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio
1998.
4. L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli soggetti
espressamente abilitati dal datore di lavoro all'inserimento dei dati da
memorizzare o alla loro integrazione, come previsto dal successivo comma 5,
quali incaricati del trattamento di dati personali.
5. Le operazioni di
validazione delle informazioni, originarie o integrative, devono essere
univocamente riconducibili al soggetto, al quale si riferisce l'adempimento
della tenuta del registro o predisposizione della cartella sanitaria e di
rischio, con l'apposizione al documento stesso della firma digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
6. Le
eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il dato originario
già memorizzato, ma solo integrarlo.
7. Qualora la formazione del registro o
della cartella sanitaria e di rischio non avvenga direttamente su supporto
informatico non riscrivibile, di cui alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio
1998, al fine di garantire,al termine della giornata lavorativa, la non
modificabilità delle informazioni comunque registrate, il relativo contenuto e'
riversato su tale tipo di supporto che, duplicato, e' conservato dal datore di
lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 gennaio 2004.
8. Deve essere garantita la riproduzione in
stampa delle informazioni contenute sui supporti informatici, raccolte secondo
le modalità di cui agli articoli 1 e 2.
9. La rispondenza dei sistemi di
elaborazione automatica dei dati ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e'
dichiarata dal datore di lavoro.
10. In caso di cessazione del rapporto di
lavoro, o di passaggio del dipendente di una pubblica amministrazione ad altri
soggetti, pubblici o privati, l'estratto del registro contenente i dati relativi
al singolo lavoratore e la cartella sanitaria e di rischio, riportati su
supporto cartaceo e firmati dai responsabili dei dati e delle notizie in esso
contenuti, e' inviato all'organo di vigilanza competente per territorio, nonche'
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come
previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
11. In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti,
pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica amministrazione, i
registri e le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmessi all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) secondo le modalità
previste al comma 10.
12. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo
70, comma 8, lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modificazioni, possono essere effettuate anche mediante sistemi
informatizzati con modalità fissate dagli organismi destinatari di tali
comunicazioni, idonee ad assicurare in maniera adeguata la riservatezza e la
sicurezza dei dati comunicati, anche mediante l'eventuale ricorso a posta
elettronica certificata (PEC) e cifratura con firma digitale delle informazioni
trasmesse, o altri sistemi telematici che assicurano livelli equivalenti di
sicurezza.
Art. 11. - Norme finali e transitorie
1.
Il presente regolamento costituisce nei confronti dei soggetti pubblici
legittimati a trattare i dati sensibiliper le finalità di rilevante interesse
pubblico, che non hanno adottato il regolamento previsto dall'articolo 20 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 fonte legittimante al trattamento
dei dati sensibili di cui all'articolo 1, comma 2 fino all'emanazione del
regolamento stesso.
2. L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
del lavoro (ISPESL) trasmette annualmente al Ministero della salute e alle
regioni dati di sintesi relativi alle risultanze dei registri di cui
all'articolo 2.
3. I registri e le cartelle sanitarie e di rischio di cui
agli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono essere istituiti entro 6 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In fase di prima
applicazione, al fine di consentire all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro (ISPESL) l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, il
datore di lavoro richiede all'Istituto medesimo copia della documentazione di
cui all'articolo 70, comma 8, lettera d) del decreto legislativo n.
626 del
1994, non prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Nelle more il datore di lavoro puo' desumere le
informazioni necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
1
Modulo
in formato pdf da pag. 8 a pag.
9 [(dimensione:
137Kb)]
ALLEGATO 1 A
Modulo
in formato pdf di pag.
10
[(dimensione: 68Kb)]
ALLEGATO 2
Modulo
in formato pdf da pag. 11 a pag. 20 [(dimensione:
228Kb)]
ALLEGATO 3
Modulo
in formato pdf di pag.
21
[(dimensione: 68Kb)]
ALLEGATO 4 - AGENTI CANCEROGENI SPECIFICHE
PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI CITI AGLI ALLEGATI 1, 1A e
4
FASE INIZIALE
L' Allegato l (Mod. C 626/1)
riassume sia i dati anagrafici del datore di lavoro che una sintesi delle
principali caratteristiche dell'azienda (attività produttiva, agente utilizzato,
addetti, ecc.) e ad esso vanno allegati i moduli relativi ai singoli soggetti
esposti.
L' Allegato 1 (Mod. C 626/2) consente di registrare le informazioni
riguardanti i dati anagrafici di ogni lavoratore, la mansione svolta, il tipo ed
il valore dell'esposizione.
FASE A REGIME
Esaurita la
fase iniziale di acquisizione delle informazioni, si passa ad una seconda fase
che comprende l'aggiornamento dei dati notificati nella fase
iniziale.
L'Allegato 1 (Mod. C 626/2) verrà quindi utilizzato per comunicare
le seguenti variazioni:
• data cessazione del lavoro
• eventuali modifiche
inerenti l'attività lavorativa individuale e/o i livelli di
esposizione
L'Allegato 1 (Mod. C 626/2) contiene, tra l'altro, nella parte
superiore, un settore per la sintesi dei dati identificativi dell'azienda; tale
settore va compilato solo nella fase di comunicazione delle variazioni per poter
associare i soggetti alla propria unità produttiva poiché, nella fase a regime,
potranno essere inviate solo le singole schede individuali.
L'Allegato 1A
(Mod. C 626/3) dovrà essere utilizzato per la comunicazione all'ISPESL di
variazioni intervenute nelle informazioni che caratterizzano l'identificazione
dell'azienda e quindi i quadri A, B e C andranno compilati solo nella parte che
si é modificata rispetto alla precedente identificazione.
Successivamente,
per la richiesta delle "annotazioni individuali", dovrà essere utilizzato il
modello Allegato 3 (Mod. C 626/4).
ALLEGATO 1 - DATI GENERALI
Mod. C 626/1
DATA COMPILAZIONE
indicare la data di
compilazione del modello (formato gg/mm/aaaa).
QUADRO A: DATORE DI
LAVORO
SEDE TERRITORIALE
VIA
riportare le indicazioni per
esteso
(Es. Via G. Verdi = Via Giuseppe Verdi).
COMUNE
riportare le
indicazioni per esteso
(Es. S. Teresa Gallura = Santa Teresa
Gallura).
CODICE COMUNE
utilizzare i codici di classificazione ISTAT
(vedere Elenco dei Comuni).
PROVINCIA
sigla (Roma =
RM)
TELEFONO
prefisso / numero telefonico
FAX
prefisso /
numero fax
ASL (SIGLA/NUMERO)
indicare la sigla ed il numero di
identificazione ufficiale della ASL competente per territorio.
SEDE
LEGALE
compilare solo se diversa da quella
territoriale
VIA
riportare le indicazioni per esteso
(Es. Via G.
Verdi = Via Giuseppe Verdi).
COMUNE
riportare le indicazioni per
esteso
(Es. S. Teresa Gallura = Santa Teresa Gallura).
CODICE
COMUNE
utilizzare i codici di classificazione ISTAT (vedere Elenco dei
Comuni).
PROVINCIA
sigla (Roma = RM)
TELEFONO
prefisso /
numero telefonico
FAX
prefisso / numero fax
LEGALE
RAPPRESENTANTE:
DATA DI NASCITA
formato
gg/mm/aaaa
QUALIFICA
amministratore delegato, unico ecc.
CODICE
ATTIVITA' ISTAT
indicare quello relativo alla codifica ISTAT (Classificazione
delle attività economiche - metodi e norme, serre C - n. 11) inerente l'attività
unica o prevalente. Tale codice si può rilevare dalla documentazione riguardante
l'iscrizione alla Camera di Commercio.
LAVORAZIONE UNICA O
PREVALENTE
descrizione della lavorazione prevalente dell'Azienda.
VOCE
TARIFFA INAIL
codice INAIL relativo all'anzidetta lavorazione. Tale codice si
può rilevare dalla documentazione relativa alla stipula della convenzione
assicurativa con l'INAIL.
QUADRO B: TIPO DI ESPOSIZIONE E TIPO DI
LAVORAZIONE
AGENTE CANCEROGENO: SOSTANZA
barrare la casella
corrispondente a "SOSTANZA" e indicare nella parte sottostante corrispondente il
N. CAS del/i cancerogeno/i.
PREPARATO
barrare la casella
corrispondente o "PREPARATO" e indicarne il nome. Nella parte sottostante
indicare il N. CAS delle sostanze cancerogene presenti nel
preparato.
SISTEMI, PREPARATI E PROCED.
barrare la casella e riportare
nella parte sottostante corrispondente codice numerico rilevabile dall'elenca
riportato nell'Allegato VIII del D.Lgs. 626/94 e succ. modif.
ALTRE
LAVORAZIONI CORRELATE ALL'ESPOSIZIONE
descrizione delle
lavorazioni.
VOCE/I TARIFFA INAIL
relativa/e alle anzidette
lavorazioni. Tali codici si possono rilevare dalla documentazione relativa alla
stipula della convenzione assicurativa con l'INAIL. Nel caso di più codici
riportarli tutti.
PER INFORMAZIONI SUL MODELLO RIVOLGERSI A:
indicare
il referente della Ditta da contattare per ulteriori informazioni relative al
Registro compilato.
ALLEGATO 1 - DATI INDIVIDUALI Mod. C
626/2
Spazio da compilare solo per la comunicazione di variazioni
inerenti i dati del lavoratore: tale spazio va compilato quando si intende
comunicare variazioni intervenute nei dati del lavoratore dopo la prima
notifica.
DATA
di compilazione della parte relativa alle informazioni
di carattere individuale (formato gg/mm/aaaa).
DATI ANAGRAFICI DEL
LAVORATORE
DOMICILIO
indicare il domicilio del lavoratore. In caso di
variazione barrare la casella "CAMBIATO" indicando il nuovo COMUNE e/o
PROVINCIA.
DATI SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA E SULL'ESPOSIZIONE
I dati sull'attività lavorativa e sull'esposizione devono
essere riportati in ogni riga dell'apposita tabella. Per ogni variazione
intervenuta nei suddetti dati deve essere compilata per intero la successiva
riga registrando sia i dati modificati che quelli rimasti invariati. Deve essere
compilata una nuova riga ogni volta che si procede ad una nuova valutazione del
rischio.
NUMERO PROGRESSIVO
numerare progressivamente secondo l'ordine
cronologico ogni riga di dati registrata.
CODICE CLASS. PROF.
ISTAT
utilizzare il codice di classificazione delle professioni ISTAT
(Classificazione delle professioni - metodi e norme, serie C - n. 12) indicando
la numerazione decimale. Nel caso in cui il lavoratore svolga più compiti o più
mansioni va indicata, tra quelle correlate all'esposizione, quella
prevalente.
MANSIONE
per mansione si intende il compito affidato o
lavoro svolto; riportare per esteso la dizione corrispondente al codice
ISTAT
ATTIVITA' SVOLTA
breve descrizione dell'effettiva attività
lavorativa correlata con la mansione.
TIPO
indicare con il codice: 1 =
sostanza, 2 = preparato, 3 = sistemi, preparati e procedimenti allegato
VIII.
AGENTI CANCEROGENI
indicare per esteso la
sostanza.
NUMERO CAS
riportare il numero corrispondente all'agente. In
caso di "sistemi, preparati e procedimenti allegato VIII" riportare il n.
corrispondente dell'allegato VIII.
ESPOSIZIONE
riportare il valore
dell'esposizione così come indicato nella valutazione del
rischio.
METODO
riportare i metodi di campionamento e analisi
adottati.
TEMPO
tradurre in termini di giorni - anno il periodo di
esposizione.
DATA INIZIO
dell'attività comportante l'esposizione
(formato gg/mm/aaaa).
DATA FINE
dell'attività comportante
l'esposizione (formato gg/mm/aaaa).
DATA CESSAZIONE ATTIVITÀ
LAVORATIVA
formato gg/mm/aaaa.
ALLEGATO 1A Mod. C 626/3
Per la compilazione vedere le specifiche dell'ALLEGATO 1
Nel
caso di cessazione dell'attività dell'azienda, indicare la data nell'apposito
spazio (formato gg/mm/aaaa) e allegare il registro di esposizione dei
lavoratori.
ALLEGATO 3 Mod. C 626/4
Il modulo in
questione deve essere utilizzato per la richiesta di copia delle annotazioni
individuali all'ISPESL in caso di assunzione di lavoratori esposti in precedenza
ad agenti cancerogeni.
Per quanto attiene alla parte inerente la specifica
delle "DITTE E ATTIVITÀ PRECEDENTI CON ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI", sono
da riportare in forma sintetica le informazioni desunte dall'anamnesi lavorativa
del soggetto.